Accordo di partenariato con la S.T.A.T. srl

COSTRUCTURA Consulting s.c. ha ratificato un accordo di partenariato con la STAT srl . di Milano, per procedere ad elaborare specifiche proposte sia per soggetti di diritto privato che pubblico, col fine di sviluppare progetti di riqualificazione energetica e strutturale dell’edificato esistente con il’attivazione dei crediti fiscali ed il ricorso ai Programmi Plurifondi attivando anche la formula della concessione per servizi, lavori e forniture.

La S.T.A.T. srl nel suo core, elabora specifiche proposte sia per soggetti di diritto privato che pubblico, inserite, su scelta libera delle parti interessate, in programmi di riqualificazione energetica e strutturale dell’edificato esistente, con il pagamento parziale del credito d’imposta, per lavori e spese tecniche, con finanziamenti pubblici a cui accedere.
L’accordo nasce e si concretizza nella consapevolezza di poter intervenire sia sugli edifice condominiale che sul patrimonio pubblico attraverso le seguenti modalità:

A) EDIFICI CONDOMINIALI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha inserito nell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90 l’articolo 1, comma 74, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 2-sexies, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito;
2. La legge di bilancio 2018 ha, infine, esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che:
a. il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
b. il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
3. La medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha, inoltre, modificato l’articolo 14 prevedendo:
a. una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.;
b. la misura della detrazione è pari all’80 per cento delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’85 per cento in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio;
c. in applicazione della Circolare 11/E del 18 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate al punto b) pag. 8 è precisato che il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, intesi quali soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
1. Affinché la Regione possa contribuire alle spese necessarie per gli interventi necessari ai singoli edifici privati, necessita che essi siano qualificati di “interesse pubblico”, e per soddisfare tale requisito necessario ed indispensabile, si possono verificare due ipotesi:
a) Il Comune interessato ha già approvato il Piano Energetico Comunale (P.E.C.)
b) il Comune non ha mai approvato il P.E.C.
2. nella prima ipotesi, individuati tutti gli immobili del patrimonio pubblico del Comune interessato, si procede al frazionamento del P.E.C. in Ambiti e Sotto Ambiti, indicando, in ognuno di essi, l’intervento necessario per la riqualificazione energetica ed antisismica del patrimonio edilizio pubblico e privato, e contestuale individuazione del miglioramento dell’arredo urbano, degli standard carenti e delle opere infrastrutturali primarie e secondarie necessarie al recupero del singolo Ambito e/o Sotto Ambito.
3. il P.E.C. così rielaborato, in perequazione volumetrica, anche con la previsione di demolizione e ricostruzione extra – sito di proprietà private, deve essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 76/90, quale Piano di Recupero Esecutivo (PRE).
4. L’art. 34, comma 17 del citato Decreto dispone: L’approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.
5. In applicazione del successivo comma 14: I piani esecutivi coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione anche urbanistica senza alcuna
6. maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l’approvazione della deliberazione ai sensi dell’art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62, e dell’approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all’albo comunale.
7. Inoltre, il successivo art. 36 al comma 2 dispone: La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all’art. 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l’evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.
8. Pertanto in applicazione dell’art. 1, comma 4 della legge 10/91 e del citato art. 34 D.Lgs 76/90, è soddisfatta la condizione presupposta affinché il Comune interessato possa chiedere, con le procedure di accesso previste dall’Asse 10 del POR Campania, la copertura di parte della spesa necessaria per gli interventi a farsi che risultano a carico dei cittadini e quindi dei singoli condomini. Nella 2^ ipotesi l’elaborazione del P.E.C. deve essere parte integrante del PRE che viene così approvato dall’Assise Comunale, soddisfacendo quanto evidenziato nella 1^ ipotesi. Tuttavia l’Amministrazione Comunale interessata dovrà poi rilasciare una concessione ad un terzo per servizi, lavori e forniture per la realizzazione del citato Programma.

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